sabato 8 maggio 2010

Circolare n. 24 Aggiornamento Normativa Impianti



Ai Circoli di Golf
Affiliati ed Aggregati
Loro Sedi

                                              e p.c.                  Al Consiglio Federale
                                                                        Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                                                                        Ai Delegati Regionali
                                                                        Loro Sedi                              


Oggetto: Modifiche apportate alla Normativa per l'Impiantistica dei percorsi di golf e nuove disposizioni in merito alle procedure di omologazione degli impianti di golf
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Si trasmette in allegato la Normativa per l'impiantistica dei percorsi di golf, con le modifiche apportate dal Consiglio Federale in data 30 marzo u.s.

In particolare, vengono confermate alcune disposizioni relative all’omologazione degli impianti, già contenute nella Normativa approvata il 21 luglio 2009 e specificate nella circolare esplicativa n. 20 del 5 ottobre 2009. In particolare:
• L’Omologazione Federale riguarda esclusivamente il percorso di golf (buche + campo pratica) escludendo i servizi di supporto (club house, centro manutenzione, parcheggi, etc.) anche se la presenza è prevista nella Normativa stessa.
• L’omologazione diventa necessaria anche per ogni sostanziale modifica al percorso.
• L’omologazione ha un limite di validità temporale (fissato in 10 anni).
Per i percorsi mai omologati (aggregati/affiliati prima del 27 ottobre 1999) si deve procedere ad una omologazione ex novo.

Viene invece annullato l’obbligo, previsto dall’Art. 14 delle precedenti Norme, che prevedeva la consegna, da parte degli enti gestori dei percorsi (circoli ed associazioni sportive aggregate), di tutta la documentazione relativa alla certificazione di idoneità e sicurezza delle strutture di supporto all’impianto sportivo.  Di conseguenza  non  è più richiesta  la  presentazione di  autocertificazione sostitutiva della documentazione stessa – come indicato nella Circolare n. 20  del  5 Ottobre 2009.


Si rammenta tuttavia che gli stessi enti gestori sono comunque responsabili circa la rispondenza delle strutture alle norme di legge vigenti, essendo l’omologazione Federale riferita esclusivamente all’idoneità tecnico sportiva dell'impianto per lo svolgimento dell'attività golfistica.

Riassumendo, l’omologazione Federale si articola ora in tre fasi:
1) Previo appuntamento, visita del tecnico della Commissione Impianti ai circoli mai omologati ed ai circoli con omologazione in scadenza. Nel corso di tale sopralluogo, oltre ad essere  accertata la rispondenza del percorso di golf e del campo pratica alla normativa vigente, verranno anche verificati:
• L’esistenza di un piano di gestione del patrimonio arboreo;
• La messa in sicurezza di eventuali bacini idrici e/o corsi d’acqua;
• La sicurezza della viabilità interna (stradine per golf car).
2) Verifica da parte della Commissione Impianti della documentazione raccolta dal tecnico nel corso del sopralluogo, a cui seguirà l’approvazione o la richiesta al circolo di particolari interventi.
3) Comunicazione dell’avvenuta omologazione con lettera accompagnatoria che richiamerà all’Ente Gestore le sue responsabilità in base alla legislazione vigente.

Si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e si inviano i migliori saluti.

 

         Il Segretario Generale
          dott. Stefano Manca 


Norme Impianti Revisione adl 3.2



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